Art. 1.
(Finalità della legge e definizione di grotte marine).

      1. Finalità della presente legge è la tutela dell'integrità delle grotte marine, dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico, degli ecosistemi e delle presenze archeologiche esistenti al loro interno o ad esse correlati, nonché la loro valorizzazione dal punto di vista turistico-ricreativo.
      2. Ai fini della presente legge sono grotte marine tutte le cavità marine immerse, parzialmente o totalmente, nonché quelle totalmente emerse e ricomprese nella fascia demaniale marittima, anche se solo in parte.